Statuto

Associazione artigiani e commercianti Lazzatesi

Art.1 Costituzione | Sede | Durata

E’ costituita un’associazione denominata:

Associazione Commercianti – Pubblici Esercizi – Attività di Servizi – Ausiliari del Commercio – Artigiani – con la sede nel comune di Lazzate.

La durata è illimitata, non ha fini di lucro  ed è apartitica e apolitica, l’associazione è un centro permanente di vita associativa di carattere volontario e democratico la cui  attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

La sede sociale può essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo e senza bisogno di ulteriori formalità.

Art.2 Scopi e Attività

L’ Associazione Commercianti – Pubblici Esercizi – Attività di Servizi – Ausiliari del Commercio – Artigiani  di Lazzate, è autonoma, indipendente e apartitica, apolitica e senza fini di lucro.

Gli scopi sociali sono:

  1. Il mantenimento e miglioramento dell’immagine commerciale della zona, intesa come area omogenea.
  2. L’organizzazione di iniziative pubblicitarie, di marketing e sociali atte a incrementare le vendite.
  3. Stipulare convenzioni e/o accordi con Aziende, Enti, sia pubblici che privati.
  4. La promozione e il coordinamento di tutte le iniziative ed i contatti con enti pubblici e privati atti a favorire i soci nella loro collettività.
  5. La realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali, aggiornamenti professionali e contatti personali tra i Soci.
  6. L’ Associazione perseguirà gli obiettivi di cui sopra mediante la realizzazione di attività che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere:
    – effettuare raccolte pubbliche di adesioni, di firme e di fondi;
    – richiedere occasionalmente prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo a propri associati
    – organizzare attività culturali di informazione, quali convegni, dibattiti, riunioni;
  7. L’ Associazione ha quindi l’obbligo di far sì che i cittadini siano maggiormente informati e possono di conseguenza valutare con obiettività e coerenza, partecipando in modo attivo alla determinazione delle decisioni relative al mantenimento e il miglioramento dell’immagine commerciale della zona, intesa come area omogenea.

Art.3 Marchio

L’ Associazione è contraddistinta dalla sigla Lazzate Commercio & Artigianato

e da un marchio, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

La sigla e il marchio sono segni distintivi e di immagine dell’ Associazione. Tutti i soci li potranno utilizzare solo ed esclusivamente per attestare la propria iscrizione all’ Associazione.

E’ fatto divieto di utilizzare la denominazione, la sigla ed il marchio per la denominazione di altre società, consorzi, associazioni, o qualsiasi tipo di soggetto, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art.4 Risorse economiche

1) L’ Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) proventi da cessioni di beni e servizi degli associati e a terzi, anche quote annuali e contributi degli associati:

b) eredità, donazioni e legali e testamentari;

c) contributi dello stato, delle regioni, degli enti locali e delle istituzioni pubbliche e delle imprese;

d) entrate derivanti da prestazioni e servizi commerciali;

e) attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e in ogni modo finalizzate ala raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci nè durante la vita dell’ Associazione, nè all’atto del suo scioglimento.

Art.5 Ammissioni | Iscrizioni | Diritti | Doveri dei soci

Possono essere soci dell’ Associazione le persone fisiche, le società e gli enti collettivi di qualsiasi natura o specie sia pubblici che privati che esercitano un’ attività commerciale, di pubblico esercizio, di servizi, professionale, o artigianale sul territorio di Lazzate.

Per le persone fisiche, il compimento al diciottesimo anno di età.

La domanda di ammissione a Socio, comprensiva della dichiarazione di accettazione dello statuto e dei regolamenti deve essere redatta ed inviata secondo le seguenti modalità.

Essa deve essere sottoscritta, nel caso di ditta individuale, dal titolare e nel caso di società e/o ente, dal legale rappresentante. Nella domanda dovrà essere indicata la categoria economica di appartenenza.

Decorso i trenta giorni dalla richiesta di adesione, la stessa si intende accettata, pertanto il richiedente acquista la qualità di Socio per l’annualità in corso e il Consiglio Direttivo ne curerà l’annotazione nel libro dei Soci.

Il Consiglio Direttivo potrà esprimere il diniego all’adesione solamente nel caso in cui il richiedente non eserciti una delle attività previste nel primo comma del presente articolo e nel caso in cui sia sottoposto a qualsiasi tipo di procedura concorsuale.

L’ adesione in qualità di Socio è rinnovata tacitamente per l’anno successivo salvo disdetta da inviare entro il 30 settembre di ogni anno.

Il contributo associativo è stabilito dall’ Assemblea dei Soci è intrasmissibile e non rivalutabile.

I Soci hanno diritto di partecipare attivamente all’attività dell’ Associazione nelle forme previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

I Soci possono utilizzare la sigla e il marchio dell’ Associazione esclusivamente per poter dimostrare di essere iscritti all’ Associazione.

La quota associativa annuale e il contributo di ingresso verrà determinata dall’ assemblea dei soci con la maggioranza dei (2) terzi.

I soci hanno il dovere di rispettare lo statuto ed i regolamenti.

La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie per inosservanza dei regolamenti, per comportamento scorretto, per la perdita dei requisiti, per esclusione del consiglio direttivo per le cause previste dai regolamenti.

in ogni caso prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Art.6 Struttura | Organi direttivi

1)  Sono organi dell’ Associazione:

  • L’ Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente, il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti;

2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

3) Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e documentate.

Art.7 Assemblea dei Soci

I Soci in regola con gli adempimenti Statutari e dei regolamenti formano l’ Assemblea.

Ogni associato, persona fisica o giuridica, dispone di un solo voto.

Hanno diritto al volto solamente i Soci in regola col versamento del “Contributo Associativo d’ingresso” se dovuto e della quota associativa annuale se prevista dai regolamenti.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni Socio non potrà avere più di quattro deleghe.

Non potrà essere delegato il Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel caso in cui l’ordine del giorno preveda l’elezioni di cariche sociali, il diritto del voto, limitatamente a tale deliberazioni, viene escluso ai soci da meno di tre mesi dalla data in cui si svolge; parimenti agli stessi ( sia persone fisiche che legali rappresentanti di società) è inibita la possibilità ad accedere alle cariche elettive.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, oltre che con la scadenza prevista dallo statuto, ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Il consiglio Direttivo dovrà convocare l’ Assemblea qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno l0 soci i regola con le norme statutarie.

Per la validità della sua costituzione e delle Sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti esprimibili in tale sede.

Nel caso di seconda convocazione. L’ Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e la delibera sempre a maggioranza dei voti esprimibile in tale sede.

Per le delibere concernenti Ie modifiche allo statuto, a eventuali quote associatiye o straordinarie verranno determinate nella prima riunione con la maggioranza assoluta, successivamente ogni variazione dovrà .i..r. deliberata con Ia maggioranza dei metà più uno dei soci in regola con lo statuto e i regolamenti.

L ‘Assemblea si radunerà due volte all’anno, una volta entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Le convocazioni dovranno essere effettuate mediante avviso scritto, per posta elettronica, a mano,  per posta comunque da recapitarsi almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione, contenete ordine del giorno, Iuogo e data dell’ orario della prima convocazione e dell’ eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancanza di rispetto dei termini di preawiso, saranno valide le adunanze a cui partecipino di persona o per delega 2/3 dei Soci.

L’ Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci intervenuti o rappresentati.

In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Di norma  salvo diversa delibera dell’assemblea ed in occasione della elezione degli organi associativi, le votazioni awengono per alzata di mano.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion  fatta per Ie deliberazioni riguardanti Io scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.8 Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a otto (8) nominati dall’assemblea dei Soci, fra i medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati persone fisiche.

2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadono dall’incarico, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell’impossibilità di effettuare detta modalità, il Consiglio procede alla cooptazione diretta fra altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibererà l’eventuale ratifica. Ove decada oltre Ia metà dai membri del Consiglio, entro 45 giorni, l’ Assemblea provvederà alla nomina del nuovo Consiglio.

3) Il consiglio nomina al suo interno il presidente e può nominare un Vice-Presidente e un Segretario.

4) Al consiglio Direttivo spetta di:

a) curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;

b) predisporre il bilancio consuntivo:

c) nominare il Presidente e il vice Presidente e il segretario;

d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;

e) provvedere agli affari d’ordinaria amministrazione che non siano spettanti all’assemblea dei Soci, ivi la determinazione della quota Associativa Annuale.

5) Il consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di assenza dal vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano in età.

6) Il consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi o ogni qualora il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre componenti ne facciano richiesta. Assume Ie proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri e il voto favorevole delle maggioranza degli intervenuti.

7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta o per posta elettronica, da recapitarsi almeno tre giorni prima dalla data della riunione, contenete ordine del giorno, luogo e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide Ie adunanze cui parteciperanno tutti i membri del consiglio.

8) I verbali di ogni adunanza, del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.9 Il Presidente

1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché I’assemblea dei Soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza  legale del Comitato di fronte terzi ed in giudizio.In caso di sua assenza o impedimento le funzioni spettano al Vice-Presidente, o in assenza il membro più anziano.

3) Il Presidente cura I’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Art.10 Norme finali

1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, dopo liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ai fini di attività sociale.

2) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di associazione.